Specifiche normative dei corsi online

29 gennaio 2021

L’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 e l’Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016, stabiliscono la validità dei corsi di sicurezza online svolti con modalità e-learning

L’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 e l’Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016, stabiliscono la validità dei corsi di sicurezza online svolti con modalità e-learning, per quanto riguarda la formazione di:

  • Lavoratori: 4 ore di Formazione Generale comune a tutte le categorie di rischio (basso, medio, alto) e 4 ore di Formazione Specifica per i lavoratori che svolgono mansioni a rischio basso (uffici, commercio, ecc…) + aggiornamento quinquennale (6 ore);
  • Preposti: limitata a 4 delle 8 ore (corrispondenti ai primi due moduli) + aggiornamento quinquennale (6 ore);
  • Dirigenti: (16 ore) + aggiornamento quinquennale (6 ore);
  • Datori di Lavoro che svolgono compiti di RSPP: limitata ad 8 ore per aziende di rischio basso, 16 per aziende di rischio medio, 24 per aziende di rischio alto + aggiornamento quinquennale (6 ore per aziende di rischio basso, 10 per aziende di rischio medio, 14 per aziende di rischio alto);
  • RSPP e ASPP Nominati / Esterni: limitato al Modulo A (28 ore) + aggiornamento quinquennale per RSPP (40 ore) e ASPP (20 ore)

L’Accordo Stato-Regioni del 25 Luglio 2012 definisce i requisiti necessari perché la Formazione e-Learning possa essere considerata valida:

  • le ore dedicate alla formazione devono essere considerate orario di lavoro effettivo
  • la strumentazione utilizzata per la formazione deve essere idonea ad utilizzare tutte le risorse fornite per il percorso formativo
  • il programma ed i materiale didattico devono essere realizzati riportando determinate informazioni
  • un tutor deve essere a disposizione durante la fruizione del percorso formativo
  • devono essere distribuite delle prove di autovalutazione durante l’intero percorso formativo
  • la prova di valutazione finale può essere effettuata in presenza fisica, oppure in modalità elearning, come indicato nell’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016.
  • deve essere indicata la durata prevista per lo studio, il cui tempo deve essere ripartito su unità didattiche omogenee; devono essere memorizzati i tempi di collegamento e dimostrare di aver completato l’intero percorso formativo
  • i materiali di formazione devono essere redatti con linguaggio chiaro ed adeguato ai destinatari; l’accesso ai contenuti deve poter avvenire secondo un percorso obbligato, inoltre deve essere possibile ripetere parti del percorso, tenendone traccia.

L’elenco completo dei requisiti è visibile nell’Accordo Stato-Regioni del 25 Luglio 2012 e nell’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016.

In allegato, riportiamo un riepilogo dei corsi e dei relativi aggiornamenti per i quali è ritenuta valida la formazione online:

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